mercoledì 11 novembre 2009

Le motivazioni della sentenza

La corruzione è "susseguente" e non "antecedente"alle testimonianze
ritenute false e reticenti, che rese nell'intento di favorire Berlusconi

Mills, le motivazioni della condanna in appello
"Corruzione dopo la testimonianza pro-premier"

MILANO - David Mills è stato condannato dai giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano per corruzione in atti giudiziari "susseguente" e non "antecedente" alle testimonianze, ritenute false e reticenti, che rese nell'intento di favorire Silvio Berlusconi. Lo spiegano le motivazioni della sentenza depositata oggi dal relatore Rosario Spina. Nelle quali si parla di una confessione "genuina e sincera" (antecedente alle successive ritrattazioni) del legale inglese.

"L'accordo concluso a fine 1999". Secondo i consiglieri della Corte d'appello di Milano l'accordo illecito tra Mills e un emissario di Berlusconi si è concluso alla fine del 1999: dunque, non prima (come era stato ritenuto con la condanna di primo grado), ma dopo le testimonianze rese da Mills nei processi All Iberian e Arces.

Gli elementi certi. Gli elementi certi sono "un compenso di 600mila dollari e la promessa di tale compenso nell'autunno 1999. Elementi che - si legge nella sentenza - si collocano temporalmente in epoca successiva rispetto alle deposizioni testimoniali di Mills, e da essi non si può pertanto prescindere per valutare la qualificazione del tipo di corruzione".

La "promessa di Carlo Bernasconi". Nella sentenza si parla di una "promessa di Carlo Bernasconi (amico di Mills e figura manageriale del gruppo Fininvest, ndr) che sicuramente è avvenuta nell'autunno 1999 e di un compenso che è disponibile successivamente a tale data". Il momento in cui si consuma il reato è il 29 febbraio 2000, "data in cui Mills si fa intestare le quote del Torrey Global Fund".

Le date. Il 29 febbraio del 2000 è quindi la data in cui la promessa fatta a Mills nel 1999 si realizza. "A ben vedere la data può non essere un caso - scrive il giudice Spina - la data del 29 febbraio 2000 è immediatamente successiva al momento in cui si è celebrata la fase di appello del processo, in cui Mills è stato assunto come teste, e proprio successivamente a tale celebrazione, quando la Corte ha deciso di non rinnovare il dibattimento, si ha la certezza che lo stesso non dovrà essere piùsentito come teste, e quindi la vicenda si può considerare conclusa".

La testimonianza poi ritrattata. "Non credo che
occorrano molte parole - disse Mills nel 2004 ai magistrati - io sono stato sentito più volte in indagini e processi che riguardavano Silvio Berlusconi e il Gruppo Fininvest e pur non avendo mai detto il falso, ho tentato di proteggerlo nella massima misura possibile e di mantenere laddove possibile una certa riservatezza sulle operazioni che ho compiuto per lui. In questo quadro che nell'autunno del 1999, Carlo Bernasconi mi disse che Berlusconi a titolo di riconoscenza per il modo in cui io ero riuscito a proteggerlo nel corso delle indagini giudiziarie e dei processi, aveva deciso di destinare a mio favore una somma di denaro".

Ritrattazione non credibile. Per i giudici d'Appello la ritrattazione fatta dall'avvocato inglese (in cui dichiarava che "per ragioni che io ancora oggi faccio fatica a comprendere, ho detto che i soldi non erano di Fininvest ma dell'armatore napoletano Attanasio") non è dunque credibile. I consiglieri d'Appello non hanno accolto neanche la tesi della difesa secondo cui Mills non potrebbe essere condannato, perché la sua testimonianza non avrebbe prodotto alcun vantaggio a Berlusconi. "E' necessario - conclude la sentenza - che la condotta sia stata semplicemente finalizzata a produrre un vantaggio indipendentemente dal fatto che questo si sia prodotto. Il fatto che Berlusconi non sia stato assolto non ha rilievo. Mills stesso ha ammesso apertis verbis di avere comunque evitato a Berlusconi un mare di guai con la sua deposizione".

Fonte: Repubblica.it


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